LA STORIA DELL'AC

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Relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC

I. Disposizioni generali

1. Al fine di favorire una vicendevole collaborazione, all’interno della comune ispirazione, vengono disciplinate attraverso il presente accordo le relazioni tra:

– l’Azione Cattolica Italiana (ACI) e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), come previsto dall’articolo 38 dello Statuto dell’ACI e dall’articolo 3 dello Statuto della FUCI;

– l’Azione Cattolica Italiana (ACI) e il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), come previsto dall’articolo 38 dello Statuto dell’ACI e dall’articolo 2 dello Statuto del MEIC;

– l’Azione Cattolica Italiana (ACI) e il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC), come previsto dall’articolo 38 dello Statuto dell’ACI.

2. La FUCI, il MEIC, il MIEAC, d’ora in poi “movimenti”, e l’ACI si impegnano a recepire nei rispettivi ordinamenti gli impegni derivanti da quanto nel presente atto viene disciplinato.

Collaborazione

3. I movimenti e l’ACI, in ordine alle relazioni concordate e alle linee programmatiche definite, si impegnano a rafforzare i legami e le occasioni di collaborazione su progetti condivisi ai vari livelli territoriali e associativi e nella ricerca di un’effettiva unità di intenti che sia espressione del comune servizio ecclesiale apostolico.

4. All’inizio di ogni anno, ai vari livelli avviene tra l’ACI e i movimenti uno scambio di linee programmatiche, documenti e calendari di attività.

Modifiche al presente accordo

5. Le modifiche al presente accordo riguardanti uno soltanto dei titoli II, III e IV sono concordate tra l’ACI e il movimento interessato, quindi comunicate agli altri movimenti.

II. ACI e FUCI

ACI e FUCI

6. L’ACI e la FUCI riconoscono nelle quattro note caratteristiche di Apostolicam Actuositatem n. 20 la loro natura ecclesiale che si esprime anche nella comune missione al servizio dei giovani.

7. L’ACI orienta in senso missionario l’azione pastorale, esprimendo una costante attenzione ai bisogni e alle esigenze dei giovani nei loro ambienti di vita.

8. La FUCI, facendo proprie le finalità e la missione dell’ACI, ne mantiene viva l’attenzione per la realtà universitaria e ne rende presente lo stile in questo specifico ambiente.

Indirizzi

9. All’inizio di ogni anno associativo l’ACI e la FUCI, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale), definiscono le linee programmatiche di lavoro comune sulle quali elaborare la programmazione annuale che li impegna reciprocamente.

Rappresentanze

10. A livello diocesano, la FUCI e l’ACI, attraverso il proprio Atto normativo, prevedono il reciproco inserimento di rappresentanti nei rispettivi organi, tenuto conto della diversa struttura associativa.

11. Livello regionale

Per l’ACI: sono membri del Consiglio regionale dell’ACI i due incaricati regionali della FUCI. Uno dei due presidenti diocesani della FUCI partecipa ai lavori delle assemblee regionali.

La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri gli incaricati regionali della FUCI.

Per la FUCI: il delegato regionale dell’ACI o un suo rappresentante è membro dell’Assemblea regionale della FUCI.

12. Livello nazionale

Per l’ACI: sono membri dell’Assemblea nazionale dell’ACI il componente della FUCI membro di diritto del Consiglio nazionale e un numero di rappresentanti della FUCI, compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette, stabilito secondo apposita deliberazione del Consiglio nazionale dell’ACI. I componenti della Presidenza nazionale della FUCI non compresi fra i membri dell’Assemblea nazionale dell’ACI parteciperanno alla stessa in qualità di uditori.

Uno dei due presidenti nazionali della FUCI è membro del Consiglio nazionale dell’ACI.

In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che la FUCI è chiamata a dare, uno dei due presidenti nazionali della FUCI è chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale.

Per la FUCI: sono membri dell’Assemblea federale della FUCI il rappresentante dell’ACI facente parte di diritto del Consiglio centrale e un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale dell’ACI.

Un rappresentante dell’ACI designato dalla Presidenza nazionale dell’ACIè membro del Consiglio centrale della FUCI.

Può essere chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale della FUCI il presidente nazionale dell’ACI o un suo delegato.

III. ACI e MEIC

ACI e MEIC

13. L’ACI, ad ogni livello, riconosce e valorizza la peculiare attenzione e operatività del MEIC nel mondo della cultura e delle professioni. Il MEIC, ad ogni livello, riconosce la realtà associativa dell’ACI quale soggetto che concorre alla definizione della propria proposta culturale e quale destinatario eminente del proprio impegno, in ragione della specificità culturale che essa esprime.

Indirizzi

14. All’inizio di ogni anno associativo l’ACI e il MEIC, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale), definiscono le linee programmatiche di lavoro comune sulle quali elaborare la programmazione annuale che li impegna reciprocamente.

Rappresentanze

15. A livello diocesano, l’Atto normativo diocesano dell’ACI prevede particolari disposizioni concernenti l’inserimento dei rappresentanti del MEIC in ogni organismo dell’associazione diocesana. Allo stesso modo il MEIC prevede, a livello diocesano e nelle realtà in cui è regolarmente costituito, l’inserimento di rappresentanti dell’ACI nei propri organismi.

16. Livello regionale

Per l’ACI: sono membri del Consiglio regionale dell’ACI i delegati e i vicedelegati regionali del MEIC.

I presidenti diocesani del MEIC partecipano ai lavori delle assemblee regionali.

La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri il delegato regionale del MEIC, il quale può a tal fine delegare un componente della Delegazione regionale del MEIC.

Per il MEIC: il delegato regionale dell’ACI partecipa, in qualità di membro, alla Delegazione regionale del MEIC; egli può delegare la partecipazione ad altro componente della Delegazione regionale dell’ACI.

17. Livello nazionale

Per l’ACI: sono membri dell’Assemblea nazionale dell’ACI il presidente nazionale del MEIC e un numero di rappresentanti del MEIC, compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette, stabiliti secondo apposita deliberazione del Consiglio nazionale dell’ACI.

Il presidente nazionale del MEIC è membro del Consiglio nazionale dell’ACI.

In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che il MEIC è chiamato a dare, il presidente nazionale del MEIC è chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale dell’ACI.

Per il MEIC: sono membri dell’Assemblea nazionale del MEIC, oltre al rappresentante dell’ACI facente parte di diritto del Consiglio nazionale, tre rappresentanti designati dalla Presidenza nazionale dell’ACI.

Un rappresentante dell’ACI, designato dalla Presidenza nazionale dell’ACI è membro del Consiglio nazionale del MEIC.

In relazione all’articolo 2, comma 1 dello Statuto del MEIC, ai lavori della Presidenza nazionale del MEIC dedicati alla proposta delle linee programmatiche del Movimento e all’individuazione delle iniziative nazionali di collaborazione con l’ACI, partecipa il presidente nazionale dell’ACI o un suo delegato.

IV. ACI e MIEAC

ACI e MIEAC

18. Il MIEAC fa parte dell’Azione Cattolica Italiana: è retto dalle norme fondamentali dello Statuto dell’ACI; ne condivide il Progetto formativo; offre uno specifico contributo di riflessione per una visione organica e sistematica della missione educativa.

19. La vita del Movimento si realizza secondo modalità, organismi e strumenti specifici e autonomi, definiti dal Documento normativo.

20. In particolare, il Movimento apre spazi agili di collaborazione e di progettazione con i luoghi della ricerca e dell’educazione, le istituzioni del territorio e i nuovi soggetti formativi.

Indirizzi

21. All’inizio di ogni anno associativo l’ACI e il MIEAC, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale), definiscono linee comuni di indirizzo per la programmazione annuale che li impegna reciprocamente.

22. Il MIEAC: concorre – attraverso competenze, tessuti di relazione, modalità tipiche della vita di Movimento – a rendere presente la passione educativa dell’ACI nella Chiesa e nella società; collabora alla realizzazione del Progetto formativo, offrendo disponibilità per l’elaborazione comune di percorsi finalizzati a definire le nuove competenze necessarie.

Rappresentanze

23. In base a un criterio di reciprocità e di scambio permanente per una piena condivisione di obiettivi, anche in fase di elaborazione progettuale, a livello diocesano, l’Atto normativo diocesano dell’ACI dovrà prevedere particolari disposizioni concernenti l’inserimento dei rappresentanti del MIEAC in ogni organismo dell’associazione diocesana. Allo stesso modo il MIEAC prevede, a livello diocesano e nelle realtà in cui è regolarmente costituito, l’inserimento di rappresentanti dell’ACI nei propri organismi.

24. Livello regionale

Per l’ACI: sono membri del Consiglio regionale dell’ACI i delegati e i vicedelegati regionali del MIEAC.

I presidenti diocesani del MIEAC partecipano ai lavori delle Assemblee regionali.

La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri i responsabili o incaricati regionali del MIEAC.

Per il MIEAC: sono membri del Coordinamento regionale del MIEAC il delegato regionale dell’AC e i presidenti diocesani o i loro rappresentanti delle diocesi in cui il MIEAC è regolarmente costituito.

25. Livello nazionale

Per l’ACI: sono membri dell’Assemblea nazionale dell’ACI il presidente nazionale del MIEAC e un numero di rappresentanti del MIEAC, compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette, stabiliti secondo apposita deliberazione del Consiglio nazionale dell’ACI.

Il presidente nazionale del MIEAC è membro del Consiglio nazionale. In caso di legittimo impedimento è rappresentato dal vicepresidente.

In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che il MIEAC è chiamato a dare, il presidente nazionale del MIEAC è chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale.

Per il MIEAC: sono membri dell’Assemblea nazionale del MIEAC, oltre al rappresentante dell’ACI facente parte di diritto del Comitato presidenti, due rappresentanti designati dalla Presidenza nazionale dell’ACI.

Un rappresentante dell’ACI designato dalla Presidenza nazionale dell’ACI è membro del Comitato presidenti del MIEAC. Può essere chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale del MIEAC il presidente nazionale dell’ACI o un suo delegato.

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