Capitolo 6
Norme finali transitorie
Art. 34 Modalità e termini per l’approvazione dell’Atto normativo diocesano
1. Il Consiglio nazionale fissa un congruo termine affinché le associazioni diocesane possano dotarsi del proprio Atto normativo, come frutto di un attento esame per definire le forme e i modi di presenza, di testimonianza e di servizio dell’Azione Cattolica, secondo la propria natura, nella comunità ecclesiale e nella società civile, più rispondenti alla specifica situazione.
2. La Presidenza nazionale promuove e sostiene ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire alle associazioni diocesane di procedere tempestivamente alla elaborazione e approvazione degli Atti normativi diocesani.
3. Il Consiglio diocesano di ciascuna associazione diocesana, in carica alla data di approvazione del presente Regolamento, dispone le iniziative più opportune per l’elaborazione dell’Atto normativo diocesano e provvede a convocare l’Assemblea diocesana nei termini di cui al comma 1, definendo anche le modalità di formazione e di funzionamento in base alla previgente normativa regolamentare.
4. Trascorso inutilmente il termine indicato al richiamato comma 1, al fine di assicurare lo sviluppo della vita associativa in tutte le associazioni diocesane secondo lo Statuto aggiornato, nelle associazioni che non si siano dotate del proprio Atto normativo diocesano avrà applicazione in via provvisoria un Atto normativo diocesano deliberato dal Consiglio nazionale, che rimarrà in vigore fino a quando l’associazione diocesana avrà provveduto ai sensi degli articoli 21 e 22 dello Statuto.

Art. 35 Movimento Studenti e Movimento Lavoratori
1. Il Consiglio nazionale fissa un termine entro il quale il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC), attualmente organizzati con una loro struttura nazionale, in forza della loro storia e se rispondenti a quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto e dall’articolo 23 del presente Regolamento, sottopongono all’approvazione un proprio Documento normativo in conformità allo Statuto e al presente Regolamento.
Art. 36 Norma per l’attuazione dell’articolo 38 dello Statuto
1. Gli accordi previsti dall’articolo 38 dello Statuto, che disciplinano le relazioni tra l’Azione Cattolica Italiana e la FUCI, il MEIC e il MIEAC, sono recepiti con apposito Regolamento di attuazione, approvato dal Consiglio nazionale secondo quanto stabilito dall’articolo 37 dello Statuto, con specifica determinazione, a integrazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, delle forme e dei modi di inserimento di rappresentanti delle predette associazioni nell’Assemblea nazionale e nel Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
2. Il Regolamento di cui al comma che precede dispone anche le forme e i modi di partecipazione di rappresentanti dell’Azione Cattolica Italiana nei corrispondenti organi collegiali della FUCI, del MEIC, del MIEAC, in attuazione degli accordi previsti dall’articolo 38 dello Statuto.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac