Capitolo 5
Disposizioni amministrative
Patrimonio e contributi associativi
Art. 27 Risorse e patrimonio
1. L’associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
a) dalle quote associative dei soci;
b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti e istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
c) da donazioni e lasciti testamentari;
d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all’organizzazione a qualunque titolo.
2. L’associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all’ACI, a collaborazioni e al patrocinio di enti e istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell’associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. L’associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art. 28 Contributi associativi ordinari
1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell’Azione Cattolica Italiana con riferimento all’associazione nazionale e all’associazione diocesana di appartenenza.
2. Il Consiglio nazionale, annualmente:
a) fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l’attività dell’associazione nazionale, definendola distintamente per le associazioni diocesane, per i ragazzi, i giovani e gli adulti; la misura del contributo può essere articolata anche per fasce d’età e tenere conto dell’incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;
b) indica i criteri generali con riferimento ai quali le associazioni diocesane determinano l’ammontare del contributo associativo per il funzionamento e l’attività dell’associazione a livello diocesano e per le sue associazioni territoriali di base o gruppi.
3. La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con l’approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell’associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell’adesione.
5. Il Consiglio nazionale con propria deliberazione definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi, curando che la richiesta ai soci venga fatta unitariamente, sia per la quota relativa all’associazione nazionale, sia per quella relativa all’associazione diocesana e sue articolazioni.
Art. 29 Contributi associativi per particolari finalità
1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale e i consigli diocesani possono deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.
2. La figura del sostenitore dell’associazione
a) La vita associativa, sia nell’attività ordinaria, sia nei progetti specifici nei quali annualmente l’associazione nazionale sceglie di impegnarsi, potrà essere altresì sostenuta:
– attraverso il versamento all’associazione nazionale, da parte dei soci, di una quota superiore al contributo annuale, da conferire alla conferma dell’Adesione;
– attraverso un contributo all’associazione nazionale da parte di coloro che, pur non aderendo all’Ac, ne riconoscono il prezioso servizio.
b) Il Consiglio nazionale, contestualmente alla definizione dei contributi associativi annuali, stabilisce la quota “sostenitori” e le forme di ringraziamento per i sostenitori e per le associazioni diocesane presso le quali vi saranno sostenitori.
Gestione amministrativa
Art. 30 Regolamenti per l’attività amministrativa
dell’associazione nazionale
1. Il Consiglio nazionale approva:
a) il regolamento di contabilità che contiene: 1) l’ordinamento contabile; 2) i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; 3) i criteri e le procedure per l’acquisto di beni e servizi;
b) il regolamento per il funzionamento del Collegio dei revisori.
Art. 31 Funzioni del Comitato per gli affari economici
dell’associazione nazionale
1. Il Comitato per gli affari economici svolge funzioni consultive in ordine a:
a) elaborazione del regolamento di contabilità;
b) impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un’adeguata verifica dell’efficienza e dell’efficacia della gestione;
c) formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
d) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati, in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l’associazione;
e) questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall’amministratore.
2. Il Comitato per gli affari economici è convocato dall’amministratore almeno una volta ogni trimestre e comunque ogniqualvolta l’amministratore lo ritenga necessario.
Art. 32 Funzioni del Collegio dei revisori dell’associazione nazionale
1. Al fine di promuovere la migliore conformità dell’attività amministrativa, in particolare in ordine alla gestione delle risorse economiche, ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza, l’associazione nazionale si avvale di un Collegio dei revisori.
Art. 33 Composizione del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre persone scelte tra i soci dell’associazione che siano iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Il presidente e i membri del Collegio sono eletti dal Consiglio nazionale su proposta della Presidenza, durano in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio nazionale provvede alla sostituzione del componente del Collegio che per qualsiasi motivo venisse a cessare o a decadere dall’incarico e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
4. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
5. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere nazionale, con gli incarichi direttivi nelle società, istituti e altri enti ai quali partecipa l’associazione e con l’incarico di membro del Comitato per gli affari economici.
6. L’attività del Collegio dei revisori è improntata al criterio dell’indipendenza funzionale e si sostanzia:
a) nel controllo legale della gestione, anche in ordine alla consistenza e alla salvaguardia del patrimonio;
b) nel controllo della conformità allo Statuto e alla legge delle attività svolte;
c) nel controllo contabile e amministrativo anche in ordine ai risultati perseguiti.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac