Capitolo 4
Ordinamento del Collegamento regionale
Art. 24 Strutture del Collegamento regionale e loro funzionamento
1. Il Consiglio regionale, costituito secondo quanto stabilito dall’articolo 31 dello Statuto, determina la composizione della Delegazione regionale.
2. La Delegazione regionale ha il compito di coadiuvare il delegato regionale nell’esercizio delle sue funzioni di promozione e di coordinamento e definisce, in questo quadro, le attribuzioni affidate a ciascun componente.
3. Il segretario regionale, eletto dal Consiglio regionale su proposta del delegato regionale, fa parte della Delegazione, con il compito di assicurare il funzionamento ordinario del Collegamento regionale.
4. La Delegazione regionale fissa la sede del Collegamento regionale, scegliendola tra le segreterie diocesane della regione.
5. I presidenti diocesani delle associazioni della regione ecclesiastica costituiscono il Comitato presidenti di cui il delegato e il Consiglio regionale si avvalgono particolarmente per la definizione delle linee programmatiche, per il collegamento tra le associazioni diocesane e per il rapporto con il livello nazionale dell’associazione.
6. I consigli diocesani delle associazioni della regione ecclesiastica costituiscono l’Assemblea regionale, che ha funzioni di studio e di riflessione e che viene convocata su deliberazione della Delegazione regionale d’intesa con il Comitato presidenti.
Art. 25 Regolamento interno del Collegamento regionale
1. La Delegazione regionale elabora la proposta di regolamento interno per il funzionamento del Collegamento regionale, sulla quale acquisisce previamente il parere del Comitato presidenti e che successivamente sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva il predetto regolamento, che diventa operativo dopo la ratifica del Consiglio nazionale.
Art. 26 Elezione del delegato e della Delegazione regionale
1. Il delegato regionale in carica, d’intesa con il Comitato presidenti, stabilisce la data per la convocazione del Consiglio regionale, chiamato a provvedere alla successiva elezione del delegato e della Delegazione regionale.
2. Il delegato regionale, d’intesa con il Comitato presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte per l’elezione di cui al comma precedente. In particolare, per le candidature a delegato regionale, d’intesa con l’assistente regionale, provvede a consultare la Conferenza Episcopale Regionale.
3. Le candidature a delegato regionale e a componente della Delegazione regionale sono individuate, prioritariamente, sia fra i componenti in carica delle presidenze diocesane della regione o che hanno concluso il loro mandato nel triennio precedente, sia fra i componenti della Delegazione regionale uscente.
4. Il delegato regionale provvede alla convocazione del Consiglio regionale che dà corso alle operazioni per l’elezione del delegato regionale e della Delegazione regionale. A tal fine la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Il delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio e, dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti del Consiglio.
6. Gli altri componenti la Delegazione regionale sono eletti, di norma, nella medesima seduta, con le maggioranze indicate al comma precedente.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac