Capitolo 3
Ordinamento dell’associazione nazionale
Art. 17 Convocazione e svolgimento dell’Assemblea nazionale
1. L’Assemblea nazionale è convocata ordinariamente ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione Cattolica Italiana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio nazionale dell’associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.
2. L’Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio nazionale, con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio o da quaranta consigli diocesani o da centodieci presidenti diocesani.
3. Ai fini della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio nazionale, con propria deliberazione:
a) stabilisce, in applicazione dell’articolo 26, comma 1 dello Statuto, la composizione dell’Assemblea;
b) dispone le attività preparatorie, in particolare attraverso la partecipazione delle associazioni diocesane e il contributo dei collegamenti regionali, con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all’esame dell’Assemblea, sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio nazionale;
c) fissa la data per la celebrazione dell’Assemblea, l’ordine del giorno, il calendario dei lavori;
d) stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
e) determina le modalità per l’insediamento e l’attività dell’Assemblea e per la conduzione dei lavori;
f) determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l’approvazione di documenti.
4. Le modifiche allo Statuto dell’ACI possono essere proposte all’Assemblea nazionale dal Consiglio nazionale o da almeno trentacinque consigli diocesani. Esse vanno comunicate alle presidenze diocesane con un mese di anticipo sulla data dell’Assemblea. Ogni modifica viene approvata dall’Assemblea nazionale, validamente costituita, se riporta la maggioranza degli aventi diritto e diventa operativa dopo l’approvazione del Consiglio permanente della CEI.
Art. 18 Composizione dell’Assemblea nazionale
1. La deliberazione del Consiglio nazionale, che definisce la composizione dell’Assemblea nazionale in applicazione all’articolo 26, comma 1, lettera b) dello Statuto, deve attenersi ai seguenti criteri:
a) ogni associazione diocesana partecipa all’Assemblea con il proprio presidente diocesano e con un numero di rappresentanti compreso tra un minimo di due e un massimo di dieci;
b) il numero dei rappresentanti per ogni associazione diocesana è definito in relazione al numero dei soci e tenendo conto dell’esistenza in diocesi di gruppi formalmente costituiti e collegati in movimenti nazionali;
c) i rappresentanti sono eletti dall’Assemblea diocesana in modo da esprimere le componenti della realtà associativa, tenendo conto anche della loro consistenza.

Art. 19 Elezione del Consiglio nazionale
1. L’Assemblea nazionale, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio nazionale, ne elegge ventuno componenti, secondo quanto disposto dall’articolo 27, comma 1 e dall’articolo 19, comma 1 dello Statuto.
2. Le elezioni si svolgono su tre liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti della realtà associativa: Adulti, Giovani, rappresentanti dell’ACR.
3. L’Assemblea elegge sette candidati della lista degli Adulti; sette candidati della lista dei Giovani; sette candidati della lista dei rappresentanti dell’ACR.
4. Per ciascuna lista, la metà degli eletti sarà composta dalle candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti e l’altra metà dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Inoltre risulta eletto chi abbia ricevuto il maggior numero di voti fra i candidati non compresi tra quelli sopraddetti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Ogni componente dell’Assemblea nazionale, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 dello Statuto, partecipa, secondo il disposto dell’articolo 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 2 del presente articolo e può esprimere fino a quattro preferenze per ognuna di esse.
6. Non può essere candidato a consigliere nazionale, per un terzo mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi.
Art. 20 Elezione della terna per la nomina
del presidente nazionale
1. Il Consiglio nazionale provvede alla formulazione della proposta per la nomina del presidente nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera b) dello Statuto, indicando tre nominativi da trasmettere alla Conferenza Episcopale Italiana, affinché provveda, nell’ambito della terna, alla nomina.
2. La designazione della terna da parte del Consiglio nazionale avviene secondo la procedura fissata dall’articolo 10 del presente Regolamento per il conferimento degli incarichi direttivi.
3. Il Consiglio nazionale, riunito in apposita seduta, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni. Esaurite le operazioni elettorali secondo il richiamato articolo 10 del presente Regolamento, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale, che consegna all’assistente generale per la successiva comunicazione all’autorità ecclesiastica.
Art. 21 Elezione degli altri componenti della Presidenza nazionale
1. Il Consiglio nazionale, in apposita seduta, elegge gli altri componenti della Presidenza nazionale con la modalità indicata dall’articolo 19, comma 2 dello Statuto. Le proposte di candidatura per i due vicepresidenti Giovani (un uomo e una donna), i due vicepresidenti Adulti (un uomo e una donna) e il responsabile dell’ACR sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il segretario generale e l’amministratore sono di competenza del presidente.
2. Ogni consigliere nazionale indica su un’apposita scheda una candidatura per ciascun componente della Presidenza nazionale di competenza del Consiglio. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno cinque consiglieri.
3. Per l’elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull’apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
Art. 22 Norme di funzionamento degli organi collegiali
dell’associazione nazionale
1. Il Consiglio nazionale, convocato e presieduto dal presidente, si riunisce di norma quattro volte all’anno e svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dalla Presidenza nazionale, previamente comunicato.
2. Il presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio nazionale quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi. Parimenti deve provvedere alla convocazione su richiesta motivata e con voto unanime del Collegio dei revisori, per gravi ed urgenti motivi concernenti la situazione economica e finanziaria dell’associazione nazionale.
3. La Presidenza nazionale, convocata e presieduta dal presidente, si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e quando lo richiedano almeno quattro componenti. Svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dal presidente e previamente comunicato.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
5. Il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale adottano un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Detto regolamento fissa anche le condizioni e le modalità in base alle quali la partecipazione ai lavori di detti organi, in ogni caso senza diritto di voto, può essere estesa ad altre persone che non ne facciano parte, ma che per l’incarico ricoperto o per la specifica esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo.
6. Il Consiglio nazionale nella prima seduta successiva all’elezione della Presidenza nazionale nomina con specifica votazione un viceresponsabile nazionale per l’Azione Cattolica dei Ragazzi il quale partecipa ai lavori, laddove già non eletto, senza diritto di voto. Il viceresponsabile è proposto dalla Presidenza nazionale su indicazione del Responsabile nazionale dell’ACR. L’incarico ha la durata di un triennio e può essere rinnovato consecutivamente solo per un secondo mandato.
7. Il Consiglio nazionale coopta al proprio interno una coppia di sposi con voto consultivo.
Art. 23 Criteri e modalità per la costituzione dei movimenti nazionali
1. Il Consiglio nazionale, nell’approvare, ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 30 dello Statuto, la costituzione dei movimenti nazionali di Azione Cattolica, si attiene ai seguenti criteri:
a) la costituzione di un movimento nazionale avviene nel quadro della programmazione associativa nazionale, secondo un percorso avviato e sviluppato da movimenti a livello diocesano;
b) i movimenti tra loro simili già costituiti a livello diocesano che intendano collegarsi in movimento nazionale devono rappresentare una realtà diffusa in almeno sei regioni e in almeno trenta diocesi;
c) il loro impegno formativo deve collocarsi nel quadro organico del Progetto formativo dell’associazione;
d) il loro impegno di testimonianza e servizio deve riguardare ambiti significativi nella linea di una pastorale di missione permanente, per la nuova evangelizzazione e per l’animazione cristiana delle culture e degli ambienti.
2. Il Consiglio nazionale con lo stesso atto di costituzione del movimento, sulla base di proposte formulate dai movimenti diocesani interessati, ne definisce la struttura, con apposito regolamento, in conformità a quanto stabilito dal richiamato articolo 30 dello Statuto.
3. Il segretario di ogni movimento è chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5 ogniqualvolta si trattino argomenti che riguardano specificamente situazioni e questioni attinenti al movimento interessato. Il segretario di ogni movimento può, inoltre, essere chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza, ogniqualvolta il suo apporto ai temi in discussione sia ritenuto opportuno a giudizio della Presidenza stessa.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac