Capitolo 2
Ordinamento dell’associazione diocesana. Organi e articolazione dell’associazione
Art. 14 Approvazione e valutazione di conformità dell’Atto normativo diocesano
1. L’Atto normativo diocesano, di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, è approvato dall’Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. L’Atto normativo diocesano diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale secondo la procedura stabilita dai seguenti commi.
3. La Presidenza diocesana invia al Consiglio nazionale l’Atto normativo diocesano approvato dall’Assemblea diocesana, unitamente al verbale relativo ai lavori e all’approvazione da parte dell’Assemblea stessa.
4. Il Consiglio nazionale, all’inizio del suo mandato, costituisce una Commissione consiliare con il compito di effettuare un esame istruttorio dell’Atto normativo e della relativa documentazione, nonché di attivare i necessari rapporti con la Presidenza diocesana per acquisire ogni ulteriore elemento di conoscenza, di chiarimento e di valutazione che ritenga opportuno, per predisporre la proposta del giudizio di conformità da sottoporre al Consiglio nazionale.
5. La proposta, adeguatamente motivata, della Commissione consiliare deve concludersi con un giudizio positivo di conformità o con l’indicazione di integrazioni o di modificazioni ritenute necessarie.
6. Il Consiglio nazionale, vista la proposta formulata dalla Commissione consiliare, dichiara, con adeguata motivazione, la conformità dell’Atto normativo diocesano con la normativa statutaria e regolamentare nazionale. In alternativa dispone, qualora lo ritenga necessario, un supplemento d’istruttoria ovvero indica tutti gli opportuni emendamenti, invitando l’associazione diocesana ad approvare un nuovo Atto normativo attenendosi ad essi.
7. L’Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all’Atto normativo approvato dall’Assemblea stessa.
8. Il Consiglio nazionale adotta le proprie deliberazioni col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 15 Criteri per l’elaborazione dell’Atto normativo diocesano in ordine alle articolazioni dell’associazione diocesana
1. L’Atto normativo diocesano disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti di cui agli articoli 20, comma 4 e 23 dello Statuto, attenendosi ai seguenti criteri.
2. Le associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, riuniscono laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita indicate all’articolo 12, comma 4 dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti.
3. I gruppi possono essere costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
4. I gruppi di cui al comma 3 devono avere carattere di stabilità, devono rispondere ad adeguati criteri di consistenza e devono inserirsi in un quadro di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell’associazione diocesana.
5. I gruppi possono essere riconosciuti come movimento diocesano dell’Azione Cattolica quando rispettano i criteri già indicati nel presente articolo, dimostrano una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondono a significative esigenze nella linea della missione, dell’incontro e del servizio.
Art. 16 Criteri per l’elaborazione dell’Atto normativo diocesano in ordine alla composizione, alla formazione e alle funzioni degli organi associativi diocesani
1. L’Atto normativo diocesano definisce la composizione, le modalità di formazione e le funzioni degli organi associativi diocesani ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, nel rispetto dei criteri di cui ai seguenti commi.
2. La rappresentanza nell’Assemblea diocesana delle associazioni territoriali di base, dei gruppi e dei movimenti formalmente costituiti nella diocesi viene stabilita tenendo conto proporzionatamente dei singoli soggetti collettivi e delle età che costituiscono il tessuto vivo dell’associazione e della loro consistenza.
3. In conformità con l’articolo 22 dello Statuto i membri eletti nel Consiglio diocesano non devono essere inferiori a dodici.
4. La competenza a riconoscere le associazioni territoriali di base e i gruppi, a costituire un movimento diocesano, a disporre le diverse forme di collegamento territoriale e a definire le strutture associative intermedie tra parrocchia e diocesi spetta al Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana.
5. Nel Consiglio diocesano sono cooptati gli eletti nel Consiglio nazionale.
6. La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un viceresponsabile dell’ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac