Regolamento di attuazione
Capitolo 1
Adesione all’Azione Cattolica Italiana e partecipazione alla vita associativa
Adesione
Art. 1 Richiesta di adesione
1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell’Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell’associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell’associazione nazionale.
2. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all’interno degli itinerari formativi.
3. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l’Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo Progetto formativo e comporta l’impegno a una partecipazione attiva e corresponsabile.
4. L’adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell’associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di adesione
1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell’associazione diocesana, attraverso l’associazione territoriale di base o il gruppo cui il richiedente vuole aderire.
2. Con l’accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.
3. L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell’associazione.
4. L’8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la festa dell’Adesione, con la quale l’Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto.
Art. 3 Forme dell’adesione e gestione degli elenchi dei soci
1. L’accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico segno – secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.
2. Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.
3. I consigli diocesani, con propria deliberazione assunta in conformità a quanto disposto dal rispettivo Atto normativo diocesano, possono prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il segno dell’adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.
4. Il Consiglio nazionale e i consigli diocesani, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa, rispettivamente nazionale e diocesana, determinano anche le forme di abbonamento legate all’adesione.
5. Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e territoriale di base.
Art. 4 Ritiro ed esclusione dall’associazione
1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato all’adesione all’Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’associazione territoriale di base o il gruppo di appartenenza, all’associazione diocesana e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all’associazione.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro.
3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell’associazione territoriale di base o del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione del socio dall’Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per l’adesione all’associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.
Partecipazione alla vita associativa
Art. 5 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio
1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l’esercizio.
2. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi in esso definiti, l’esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
3. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
4. I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell’associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell’impegno.
Art. 6 Partecipazione democratica
1. Gli organi dell’associazione nazionale e delle associazioni diocesane, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell’ordinamento associativo, del Progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
2. La Presidenza nazionale e le presidenze diocesane promuovono e sostengono a tal fine la funzione primaria che spetta alle assemblee e ai consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.
Art. 7 Regole generali per l’esercizio del diritto di voto
1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti nella normativa specifica.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l’elezione o la designazione di persone, per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il quattordicesimo anno di età.
Art. 8 Elettorato passivo
1. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l’elezione siano soci dell’Azione Cattolica Italiana, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ad eccezione del Movimento Studenti di AC (per cui l’elettorato passivo è fissato a 16 anni) e rispondano alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l’elezione.
2. I responsabili Giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.
Art. 9 Incarichi direttivi
1. Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi associativi di: presidente (dell’associazione territoriale di base, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), delegato regionale, componente della Delegazione regionale, segretario (diocesano, nazionale) di movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l’incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.
Art. 10 Conferimento degli incarichi direttivi
1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio nazionale, dai consigli diocesani e dai consigli regionali, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli atti normativi diocesani.
2. La designazione e la nomina dei presidenti a tutti i livelli (dell’associazione territoriale di base, diocesano, nazionale) e l’elezione dei delegati regionali devono rispettarele seguenti procedure:
a) la proposta per la nomina del presidente dell’associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell’associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal vescovo diocesano;
b) le modalità per l’elezione di cui alla precedente lettera a) sono fissate dall’Atto normativo diocesano;
c) la proposta per la nomina del presidente diocesano e del presidente nazionale è effettuata rispettivamente dal Consiglio diocesano e dal Consiglio nazionale, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza rispettivamente del vescovo diocesano e della Conferenza Episcopale Italiana;
d) per la designazione della terna: ogni consigliere indica sull’apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste e hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica con l’indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo;
e) l’elezione del delegato regionale è effettuata dal Consiglio regionale, con le maggioranze previste dalla precedente lettera d) e secondo quanto disposto dall’articolo 26 del presente Regolamento;
f) la Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un viceresponsabile dell’ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
3. Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall’articolo 19 dello Statuto.
Art. 11 Cessazione dell’incarico direttivo
1. Si cessa dall’incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei consigli (diocesani e nazionale) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.
2. Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell’organo competente all’attribuzione dell’incarico.
3. La decadenza, salvo quanto previsto dall’articolo 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento per ricoprire l’incarico direttivo.
4. L’atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l’incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può altresì essere assunto dall’organo competente al conferimento dell’incarico, con apposita deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
5. In caso di dimissioni o decadenza dall’incarico da parte di un consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
Art. 12 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici
1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei consigli (diocesani e nazionale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei consigli.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componenti dei consigli (diocesani e nazionale), in caso di candidatura per le assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto dalla data dell’accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell’Azione Cattolica Italiana devono evitare che l’associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.
Art. 13 L’assistente e i sacerdoti collaboratori
1. L’assistente generale, gli assistenti regionali, gli assistenti diocesani e i sacerdoti che collaborano collegialmente con loro secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4 dello Statuto, sono nominati dall’autorità ecclesiastica competente.
2. Gli assistenti ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell’autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
3. Gli assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell’associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell’associazione (assemblee, consigli e presidenze), al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni associative, che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac