Norme di carattere amministrativo
Art. 32 I contributi associativi
1. I soci dell’Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell’associazione locale, diocesana e nazionale.
2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.
3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 33 L’attività dell’Azione Cattolica Italiana quale attività senza scopo di lucro
1. Le associazioni nazionale, diocesane e locali dell’Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 34 La gestione amministrativa
1. La responsabilità dell’amministrazione di ciascuna associazione diocesana e dell’associazione nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all’amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.
2. Il Comitato per gli affari economici di ciascuna associazione diocesana è composto dall’amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano.
3. Il Comitato per gli affari economici dell’associazione nazionale è composto dall’amministratore, che lo presiede, e da quattro soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio nazionale su proposta del presidente nazionale.
4. A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi indicati dall’Atto normativo diocesano.
Art. 35 Il funzionamento dei servizi e degli uffici
1. Per ciascuna associazione diocesana e per l’associazione nazionale il segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.
2. Il segretario generale è eletto dal Consiglio su proposta del presidente.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac