LA STORIA DELL'AC

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Norme di carattere amministrativo

Art. 32  I contributi associativi

1. I soci dell’Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell’associazione locale, diocesana e nazionale.

2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.

3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 33 L’attività dell’Azione Cattolica Italiana quale attività senza scopo di lucro

1. Le associazioni nazionale, diocesane e locali dell’Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 34  La gestione amministrativa

1. La responsabilità dell’amministrazione di ciascuna associazione diocesana e dell’associazione nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all’amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.

2. Il Comitato per gli affari economici di ciascuna associazione diocesana è composto dall’amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano.

3. Il Comitato per gli affari economici dell’associazione nazionale è composto dall’amministratore, che lo presiede, e da quattro soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio nazionale su proposta del presidente nazionale.

4. A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi indicati dall’Atto normativo diocesano.

Art. 35  Il funzionamento dei servizi e degli uffici

1. Per ciascuna associazione diocesana e per l’associazione nazionale il segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.

2.  Il segretario generale è eletto dal Consiglio su proposta del presidente.

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