LA STORIA DELL'AC

< Pagina 14Pagina 16 >

L’associazione nazionale e il Collegamento regionale

Art. 24  L’associazione nazionale

1. L’associazione nazionale riunisce tutti i laici che nelle diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.

2. Essa offre alle Chiese particolari che sono in Italia il proprio specifico contributo per promuovere e sostenere la crescita dei fedeli e delle comunità ecclesiali nella fede, nella comunione e nella testimonianza del Vangelo. A tal fine assicura la propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali di cui essa si dota.

3. L’associazione nazionale è al servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la vita, la comunione e le forme più efficaci di reciproco collegamento.

4. Essa studia e delibera le linee e gli obiettivi e cura gli impegni comuni per l’attuazione dei fini dell’Azione Cattolica Italiana in ordine ai temi che hanno dimensioni nazionali e internazionali.

5. Aderisce al Forum internazionale di Azione Cattolica.

Art. 25  Gli organi dell’associazione nazionale

1. Gli organi dell’associazione nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale.

Art. 26   L’Assemblea nazionale

1. L’Assemblea nazionale è composta, in base a specifica normativa regolamentare:

a) dai presidenti delle associazioni diocesane;

b) da uno o più rappresentanti eletti dalle assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna associazione diocesana – e, all’interno di questa, delle sue componenti – in base a criteri stabiliti in sede regolamentare;

c) dai componenti del Consiglio nazionale.

2. L’Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell’associazione.

Art. 27 Il Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è composto da ventuno membri eletti dall’Assemblea nazionale secondo criteri di rappresentatività e modalità stabilite in sede regolamentare, dai delegati regionali, dai membri della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un segretario per ciascuno dei movimenti nazionali costituiti.

2. Il Consiglio nazionale:

a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell’associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall’Assemblea nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell’associazione nazionale; delibera la partecipazione dell’Azione Cattolica Italiana ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali;

b) nei modi e nelle forme stabilite in sede regolamentare, formula la proposta per la nomina del presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale;

c) delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l’attuazione del presente Statuto;

d) approva il sistema formativo dell’associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;

e) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) dispone la convocazione ordinaria dell’Assemblea nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

Art. 28  La Presidenza nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta dal presidente nazionale, da quattro vicepresidenti (due Giovani e due Adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal segretario generale e dall’amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.

2. La Presidenza nazionale:

a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità;

b) cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’Assemblea nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale;

c) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;

d) assicura la stabile collaborazione dell’associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato dei laici.

Art. 29 Il presidente nazionale

1. Il presidente nazionale promuove e coordina l’attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede l’Assemblea nazionale; garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’associazione; rappresenta l’associazione nazionale dell’Azione Cattolica Italiana sia in ambito ecclesiale sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 30 I movimenti nazionali

1. I movimenti dell’Azione Cattolica Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in movimenti nazionali.

2. La costituzione e la struttura dei movimenti nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del movimento, l’Équipe nazionale eletta dal Congresso, il segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica.

3. Il segretario di ogni movimento può far parte della Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

Art. 31  Il Collegamento regionale

1. In ciascuna regione ecclesiastica è costituito il Consiglio regionale dell’Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:

a) favorire il collegamento fra le associazioni diocesane della regione;

b) curare l’attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;

c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale dell’Azione Cattolica Italiana;

d) collaborare all’azione pastorale della Conferenza Episcopale Regionale;

e) curare i rapporti con le istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell’associazione;

f) deliberare il proprio regolamento interno.

2. Il Consiglio è formato dalle presidenze e da un segretario per ciascuno dei movimenti costituiti delle associazioni diocesane della regione ecclesiastica.

3. Il Consiglio elegge il delegato regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.

4. Nell’espletamento delle sue funzioni di promozione e coordinamento il delegato è coadiuvato da una Delegazione regionale, eletta dal Consiglio.

5. Partecipa alle attività del collegamento regionale un sacerdote assistente nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale.

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26