L’associazione nazionale e il Collegamento regionale
Art. 24 L’associazione nazionale
1. L’associazione nazionale riunisce tutti i laici che nelle diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alle Chiese particolari che sono in Italia il proprio specifico contributo per promuovere e sostenere la crescita dei fedeli e delle comunità ecclesiali nella fede, nella comunione e nella testimonianza del Vangelo. A tal fine assicura la propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali di cui essa si dota.
3. L’associazione nazionale è al servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la vita, la comunione e le forme più efficaci di reciproco collegamento.
4. Essa studia e delibera le linee e gli obiettivi e cura gli impegni comuni per l’attuazione dei fini dell’Azione Cattolica Italiana in ordine ai temi che hanno dimensioni nazionali e internazionali.
5. Aderisce al Forum internazionale di Azione Cattolica.
Art. 25 Gli organi dell’associazione nazionale
1. Gli organi dell’associazione nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale.
Art. 26 L’Assemblea nazionale
1. L’Assemblea nazionale è composta, in base a specifica normativa regolamentare:
a) dai presidenti delle associazioni diocesane;
b) da uno o più rappresentanti eletti dalle assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna associazione diocesana – e, all’interno di questa, delle sue componenti – in base a criteri stabiliti in sede regolamentare;
c) dai componenti del Consiglio nazionale.
2. L’Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell’associazione.
Art. 27 Il Consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale è composto da ventuno membri eletti dall’Assemblea nazionale secondo criteri di rappresentatività e modalità stabilite in sede regolamentare, dai delegati regionali, dai membri della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un segretario per ciascuno dei movimenti nazionali costituiti.
2. Il Consiglio nazionale:
a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell’associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall’Assemblea nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell’associazione nazionale; delibera la partecipazione dell’Azione Cattolica Italiana ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali;
b) nei modi e nelle forme stabilite in sede regolamentare, formula la proposta per la nomina del presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale;
c) delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l’attuazione del presente Statuto;
d) approva il sistema formativo dell’associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
e) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) dispone la convocazione ordinaria dell’Assemblea nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.
Art. 28 La Presidenza nazionale
1. La Presidenza nazionale è composta dal presidente nazionale, da quattro vicepresidenti (due Giovani e due Adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal segretario generale e dall’amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.
2. La Presidenza nazionale:
a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità;
b) cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’Assemblea nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale;
c) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
d) assicura la stabile collaborazione dell’associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato dei laici.
Art. 29 Il presidente nazionale
1. Il presidente nazionale promuove e coordina l’attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede l’Assemblea nazionale; garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’associazione; rappresenta l’associazione nazionale dell’Azione Cattolica Italiana sia in ambito ecclesiale sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
Art. 30 I movimenti nazionali
1. I movimenti dell’Azione Cattolica Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in movimenti nazionali.
2. La costituzione e la struttura dei movimenti nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del movimento, l’Équipe nazionale eletta dal Congresso, il segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica.
3. Il segretario di ogni movimento può far parte della Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.
Art. 31 Il Collegamento regionale
1. In ciascuna regione ecclesiastica è costituito il Consiglio regionale dell’Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:
a) favorire il collegamento fra le associazioni diocesane della regione;
b) curare l’attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;
c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale dell’Azione Cattolica Italiana;
d) collaborare all’azione pastorale della Conferenza Episcopale Regionale;
e) curare i rapporti con le istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell’associazione;
f) deliberare il proprio regolamento interno.
2. Il Consiglio è formato dalle presidenze e da un segretario per ciascuno dei movimenti costituiti delle associazioni diocesane della regione ecclesiastica.
3. Il Consiglio elegge il delegato regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.
4. Nell’espletamento delle sue funzioni di promozione e coordinamento il delegato è coadiuvato da una Delegazione regionale, eletta dal Consiglio.
5. Partecipa alle attività del collegamento regionale un sacerdote assistente nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale.

Indice
- Introduzione
- STATUTO
- Norme fondamentali
- Parte prima
- Parte seconda
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- Documento normativo Msac
- Documento normativo Mlac
- Relazioni tra Aci e Fuci, Meic, Mieac